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Domenica, 5 Settembre 2010 ISSN 1824-9094
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GESTIONE RIFIUTI ED IMBALLAGGI
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TAR Emilia-Romagna, Bologna, sent. 3296/08 |
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Giustizia Amministrativa: sottoprodotti e principio di precauzione. |
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Con sentenza n. 3296 del 9.7.2008, il TAR Emilia - Bologna ha chiarito che affinchè possa essere affermata la natura di sottoprodotti (e non di rifiuti) in capo a determinate sostanze (quali i liquami biologici del caso di specie) esse, anche qualora ricorrano i presupposti per considerarli sottoprodotti (ma ciò implica una puntuale valutazione tecnica sul rispetto dei presupposti di cui alla citata lettera p) devono essere valutate anche in ordine all’ulteriore requisito, imposto dal diritto comunitario, ossia “se per riutilizzo occorrono operazioni di deposito che possono avere una certa durata, e quindi rappresentare un onere per il detentore nonché essere potenzialmente fonte di quei danni per l’ambiente che la direttiva mira specificamente a limitare, esso non può essere considerato certo e nè prevedibile solo a più o meno lungo termine, cosicchè la sostanza di cui trattasi deve essere considerata, in linea di principio, come rifiuto (Corte di Giustizia CE, sez. III, 18 dicembre 2007, causa C-263/05). Dette valutazioni, infine, andrebbero condotte nel rispetto del principio precauzionale fondamentale in questa materia.
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