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Mercoledì, 8 Febbraio 2012 ISSN 1824-9094
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F.A.Q. - Le domande più frequenti - CAVE E MINIERE:
D. L’apertura e la coltivazione di una cava richiede concessione edilizia?
R. No, in quanto la materia delle cave e torbiere è sottoposta al controllo regionale competente a concedere l'autorizzazione per il loro sfruttamento.
Però, l'attività estrattiva, comportando un mutamento dell'assetto territoriale, non è avulsa dalla normativa urbanistica, che è strettamente correlata agli insediamenti sul territorio, sicché la stessa deve svolgersi nel rispetto della pianificazione territoriale comunale, configurandosi, in difetto, la violazione dell'art. 20 lett. a) della legge n. 47/1985
Conseguentemente, quando l'immutazione dell'assetto territoriale deriva dall'esercizio di una cava, la disciplina urbanistica deve trovare applicazione insieme con la normativa di settore che regola - ad altri fini - questa attività economica" [Cassazione Sezione I11 n. 646/1993, RV. 194685; conf Corte Cost. 12 marzo 1993, n. 645, Salesi].
La necessità del controllo urbanistico per l'esercizio di una cava deriva dalla coesistenza di discipline giuridiche diverse aventi diverso oggetto, finalizzate a scopi distinti, egualmente degni di protezione giuridica e affidate alla cura di enti diversi (Comuni e Regioni).
Pertanto, se la cava risulti in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti è configurabile il reato urbanistico.
(CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 29 dicembre 2005 (Ud. 7 dicembre 2005), Sentenza n. 47281)
D. A quali condizioni l’attività di coltivazione di cave può determinare l’integrazione del reato di cui all’art. 434 c.p. (disastro doloso)?
R. Si richiede che sussista un danno apportato all’ambiente, consistente nello sventramento di intere montagne tale da determinare un mutamento non ricomponibile nell'aspetto e nella orografia dei luoghi interessati dall’attività di cava.
E’ poi richiesto che sussista un pericolo per la pubblica incolumità, ravvisabile laddove la modifica dei luoghi sia stata tale da trasformare integralmente l'aspetto oro-geografico di un'intero territorio, oltretutto posto a ridosso di una zona densamente popolata.
(Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE Ordinanza Custodia Cautelare 8-11-2004)
D. quando si consuma il reato di distruzione o deturpazione di bellezze naturali ?
R. il reato di distruzione, alterazione o deturpamento di bellezze naturali ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, ed allorché consti di atti plurimi frazionati e protratti nel tempo si consuma al momento della cessazione dell’attività vietata.
(CORTE DI CASSAZIONE Penale - Sez. III - Ud. 5 giugno 2003 (dep. 7 agosto 2003), Sentenza n. 33550)
D. Qual è la differenza giuridica tra le cave e le miniere? E quando si può produrre la cd. avocazione?
R. Le cave sono beni che l'ordinamento considerava geneticamente connotati da un interesse pubblico alla coltivazione, simile a quello insito nelle miniere.
A differenza delle miniere, ed ancorché non siano comprese nel sottosuolo al quale si estendono le facoltà del titolare del diritto reale sul suolo (art. 840 c.c.), le cave sono sottoposte ad un regime di tipo fondiario. Tuttavia, in forza dell'interesse pubblico che sono idonee a soddisfare, il loro godimento riceve un'impronta necessariamente dinamica rispetto all'ordinaria configurazione dei beni di proprietà privata privi di (diretta) rilevanza pubblica.
Così, le cave sono lasciate "in disponibilità" del proprietario del fondo e soltanto qualora questi "non intraprenda la coltivazione della cava o torbiera o non dia ad essa sufficiente sviluppo" sono acquisite al patrimonio indisponibile dello stato, ora della regione (c.d. avocazione) e la loro coltivazione viene concessa a terzi (art. 45 R.D. 1443/1927 ed art. 826 c.c.; cfr. anche artt. 1 D.P.R. 2/1972 e 50 e 62 D.P.R. 616/1977).
Al fine di evidenziare l'inerzia del proprietario, di fronte all'interesse pubblico ad una adeguata coltivazione della cava (che, nella prospettiva accolta dalle disposizioni indicate, costituisce, analogamente a quanto avviene per le miniere, una risorsa strategica per l'economia nazionale), l'art. 45, citato, prevede, al comma 2, la prefissione da parte dell'Amministrazione di un termine per l'inizio, la ripresa o l'intensificazione dei lavori di coltivazione da parte del proprietario, decorso infruttuosamente il quale può essere disposta la concessione (a favore di soggetti in grado di coltivare la cava in modo adeguato).
Nella prospettiva costituzionale della funzionalizzazione della proprietà e della conformabilità dell'iniziativa economica privata, l'evoluzione della disciplina legislativa delle cave ha affiancato, a quello produttivistico della massimizzazione dell'attività estrattiva, interessi di segno diverso.
Oggi, le diverse leggi regionali contengono tutte una disciplina che considera l'attività estrattiva da cava anche e soprattutto quale fenomeno che può determinare cospicui impatti territoriali ed il cui esercizio viene perciò di regola sottoposto, oltre che alla pianificazione territoriale ed urbanistica, ad una pianificazione di settore e ad un regime autorizzatorio, al fine di dare rilevanza agli interessi pubblici connessi al razionale sfruttamento del territorio, alla tutela paesistica ed ambientale.
(Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria - 20 maggio 2003 n. 390)
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