www.ecodiritto.it
 
menu di navigazione
 
nuovo utente:













Mercoledì, 8 Febbraio 2012 ISSN 1824-9094
     
  F.A.Q. - Le domande più frequenti - LEGGE 241/90. VIA-VAS.:



D. Una ditta che svolge attività di smaltimento rifiuti sin da periodo antecedente all’entrata in vigore del cd. Decreto Ronchi –e dunque, sprovvista della Valutazione di Impatto Ambientale, è tenuta a sottoporsi a detto procedimento in sede di rinnovo dell’autorizzazione allo svolgimento della propria attività?

R. Si. Ha chiarito il Consiglio di Stato che, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la VIA, non eseguita in sede di prima autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti, deve necessariamente precedere il primo rinnovo della autorizzazione, successivo alla nuova normativa. (CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 novembre 2005, sentenza n. 6201 e IV Sez. 25 maggio 2004, n. 5715).


D. qualora una legge regionale disciplini in modo restrittivo la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento di valutazione ambientale, detta prescrizione può limitare la portata di quanto previsto dalla legge n. 241/90 in tema di diritto di accesso?

R. No, in quanto la norma regionale in oggetto è norma speciale che disciplina soltanto la partecipazione di tutti i soggetti interessati al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, per cui tale norma non può trovare applicazione nella diversa fattispecie del diritto di accesso, disciplinato dagli art. 22 e ss. L. n. 241/1990, che prescinde alla partecipazione o meno ad un procedimento amministrativo.
(T.A.R. BASILICATA - 14 settembre 2005)


D. qual è il valore delle osservazioni presentate dai soggetti interessati all’amministrazione procedente in sede di Valutazione di Impatto Ambientale? L’Amministrazione è tenuta, nel caso se ne discosti, a dare specifica motivazione?

R. No. Detta osservazioni non richiedono, in caso di rigetto, una dettagliata confutazione, essendo sufficiente che dagli atti del procedimento risulti che sono state valutate e una sintetica motivazione della valutazione negativa, che non deve necessariamente investire ogni singola argomentazione del proponente (T.A.R. LAZIO, Sez. II bis - 5 luglio 2005, n. 5481)

All’opposto è illegittima la pronuncia di compatibilità ambientale che non contenga alcun riferimento alle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 6, c. 9 della legge 349/86. (T.A.R. VENETO, sez. I - 30 maggio 2005, n. 2234)


D. qual’à la portata e quali sono i limiti del sindacato del Giudice amministrativo in materia di procedimento di V.I.A.??

R. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, in tema di valutazioni caratterizzate da discrezionalità tecnica il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica alla valutazione tecnica dell'amministrazione, dovendo il proprio sindacato sugli apprezzamenti tecnici esercitarsi soprattutto in relazione a macroscopiche illegittimità ed incongruenze manifeste anche se senza alcuna aprioristica limitazione derivante dalla natura tecnica dell'attività che, lungi dall'essere in via di principio insindacabile, è suscettibile di sindacato, in sede di legittimità, da parte del giudice amministrativo, sia per vizi logici, sia per errore di fatto, sia per travisamento dei presupposti, sia per difetto di istruttoria, sia, infine, per cattiva applicazione delle regole tecniche (Consiglio Stato, sez. VI, 30 gennaio 2004, n. 316). Particolari limiti al sindacato del giudice amministrativo sussistono in tema di valutazione di impatto ambientale, dal momento che la decisione della amministrazione rientra tra le valutazioni tecniche riservate all’Amministrazione, in quanto titolare di una specifica competenza legata alla tutela di particolari valori costituzionali, come si desume dall’art. 17, secondo comma, della legge n. 241 del 1990, che dispone la non surrogabilità delle valutazioni tecniche spettanti alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5.3.2001, n. 1207).
(T.A.R. LAZIO, Sez. II bis - 5 luglio 2005, n. 5481)


D. qualora all’interno di un procedimento volto ad ottenere l’autorizzazione alla trasformazione di una centrale elettrica in ciclo combinato, il titolare ometta la presentazione dello studio di impatto al Ministero delle Attività produttive, ma detto studio venga comunque a conoscenza della stessa Amministrazione, si configura una causa di illegittimità della procedura?

R. No, in quanto vige nel nostro ordinamento il principio di economicità dell’azione amministrativa, che impedisce di considerare invalida l’attività amministrativa ove l’amministrazione interessata, pur se non ritualmente individuata come destinataria in via originaria dell’istanza, sia stata in ogni caso successivamente resa edotta dell’istanza e della relativa documentazione in guisa da potere svolgere in modo compiuto le valutazioni di sua pertinenza. Nemmeno costituisce motivo di invalidità il fatto che lo studio di impatto ambientale sia stato redatto senza utilizzare lo schema all’uopo predisposto dal Ministero dell’Ambiente giusta l’articolo 4, comma 4, del D.P.C.M del 27.12.1988.
(CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 21 marzo 2005, n. 1112)



D. I componenti della Commissione V.I.A. che si erano pronunciati per la non necessità di sottoporre l’opera esaminata alla procedura di valutazione Ambientale e che sono stati successivamente contraddetti dal Giudice Amministrativo, sono tenuti ad astenersi nelle fasi successive della procedura?

R. No, in quanto tale pronunciamento non costituisce emento capace di connotare l’operato dei componenti della commissione di una situazione soggettiva confliggente con il pubblico interesse tale da imporre l’obbligo di astensione dalla riedizione dell’attività amministrativa.
(CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 21 marzo 2005, n. 1112)


D. Come avviene la ripartizione delle competenze tra organi politici e dirigenziali in materia di Valutazione di Impatto Ambientale? Quali sono gli organi competenti all’autotutela?

R. Sulla scorta del mutato assetto della dirigenza e della separazione tra sfera politica e amministrativa, quando il provvedimento rientra nella competenza di organi politici, tale competenza si applica anche agli atti di autotutela provvedimentale, per il principio del contrarius actus, mentre rientrano nella competenza dirigenziale le attività di vigilanza sul rispetto della v.i.a. e di irrogazione delle eventuali sanzioni, trattandosi di attività amministrativo - gestionale.
(CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 24 gennaio 2005, Sentenza n. 127)


D. Come si integra il diritto all’informazione ambientale con il generale diritto all’accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss., legge n. 241/1990?

R. Il punto di partenza del diritto di accesso all'informazione in materia ambientale è rappresentato dall'art. 14 comma 3 l. 8 luglio 1986 n. 349 (istitutiva del Ministero dell'ambiente); successivamente il legislatore ha riconosciuto il diritto di accesso agli atti delle amministrazioni comunali e provinciali in funzione di controllo democratico (art. 7 ss. l. 8 giugno 1990 n. 142), ed ha introdotto, infine, quale istituto di carattere generale, il diritto di accesso alla documentazione nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche (art. 22 e seg. l. 7 agosto 1990 n. 241, così come novellato dalla legge n. 15/2005), al fine, peraltro, di rendere concreto il diritto di partecipazione procedimentale previsto dalla stessa legge; tali forme generali di accesso, tuttavia, non si sono sovrapposte alla disciplina dettata dalla l. n. 349 del 1986 in tema di informazione ambientale, successivamente consacrata nel d.lg. 25 febbraio 1997 n. 39, il quale ha dato attuazione ai principi dettati dalla direttiva n. 90/313/Cee, riconoscendo, all'art. 3, il diritto all'informazione ambientale come diritto della persona, senza alcun collegamento ad un interesse particolare che il soggetto richiedente debba dimostrare.
(T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 7 dicembre 2004, n. 2912)



D. Il diritto di accesso di cui all’art. 22, l. n. 241/1990 ricomprende la possibilità per i soggetti che ne abbiano interesse di richiedere all’Amministrazione di ottenere informazioni, nominativi o notizia di cui essa è in possesso?

R. No. L'istituto del diritto di accesso non può riguardare tali informazioni, avendo ad oggetto esclusivamente documenti amministrativi.
(T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 25 maggio 2005, n. 1076)
.


D. Quali sono i presupposti per la legittima presentazione di una istanza di accesso ai documenti amministrativi? E in cosa questi si differenziano rispetto a quelli richiesti per la proposizione di un ricorso giurisdizionale?

R. Ai sensi dell'art. 22 l. n. 241 del 1990 il diritto di accesso spetta ai soggetti che siano titolari di una situazione giuridicamente rilevante. Comunque, la posizione che legittima all'accesso non deve necessariamente possedere tutti i requisiti stabiliti per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo avverso un atto lesivo della posizione giuridica vantata, tra i quali l'attualità dell'interesse ad agire, essendo sufficiente che l'istante sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante e che il suo interesse alla richiesta di documenti si fondi su tale posizione.
(T.A.R. Lazio, sez. III, 3 marzo 2005, n. 1627)



D. Il diritto di accesso cessa di esistere a seguito della definizione amministrativa del relativo procedimento?

R. Il diritto d'accesso agli atti del procedimento è finalizzato ad assicurare la piena trasparenza dell'azione amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale; lo stesso costituisce un autonomo diritto soggettivo all'informazione, accordato per la tutela, nel senso più ampio ed onnicomprensivo, del cittadino che ha rapporti con i pubblici poteri. Ne discende che, finché l'interesse non sia soddisfatto, non può negarsi la possibilità di riformulare l'istanza d'accesso e di riattivare la tutela giurisdizionale, purché sia dimostrata la presenza e la permanenza dell'interesse strumentale alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
(Consiglio Stato, sez. VI, 14 dicembre 2004, n. 8062)


D. Il principio della generale pubblicità degli atti degli Enti Locali, sancito dall’art. 10 del T.U.E.L. pone qualche problema di integrazione con la disciplina del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990?

R. No. L'art. 10 d.lg. n. 267 del 2000, sancendo il principio della generale pubblicità degli atti delle amministrazioni locali, ad eccezione di quelli riservati per legge o dichiarati tali da un atto del sindaco o del presidente della provincia allo scopo di tutelare la riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, non implica una configurazione diversa rispetto a quella dettata dagli art. 22 e ss., l. n. 241 del 1990, nè del diritto di accesso nè delle modalità di esercizio. In particolare, deve escludersi che il diritto di accesso agli atti dei comuni e delle province sia libero per i residenti, indipendentemente dalla sussistenza di uno specifico interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
(Consiglio Stato, sez. V, 29 novembre 2004, n. 7773)



D. Il diritto di accesso riguarda gli atti amministrativi dotati di rilevanza esterna?

R. No. Esso va riconosciuto anche ai documenti rappresentativi di mera attività interna dell'amministrazione, a prescindere dal fatto che essi siano stati o meno concretamente utilizzati ai fini dell'attività con rilevanza esterna.
(Consiglio Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7349)



D. E' ammissibile una istanza di accesso proveniente da soggetto titolare di interesse personale, attuale e concreto all’ostensione, laddove essa si riferisca ad una serie indistinta di atti?

R. No. È inammissibile, per genericità, la richiesta di accesso –per esempio- a "tutti gli atti propedeutici all'indizione della gara", atteso che la domanda di cui agli art. 22 e ss. cit. l. n. 241 del 1990 deve contenere la specifica indicazione dei documenti di cui si chiede il rilascio, non potendosi imporre all'amministrazione un onere di ricerca dei documenti utili al richiedente attraverso la selezione e l'indagine del relativo contenuto.
(T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 9 settembre 2004, n. 3881)



D. Esiste una legittimazione dei soggetti amministrati a svolgere un controllo generalizzato sull’azione della Pubblica Amministrazione da esercitarsi mediante l’esercizio del diritto di accesso?

R. No. La disposizione di cui all'art. 22 comma 1, l. n. 241 del 1990, pur riconoscendo il diritto d'accesso a "chiunque vi abbia interesse", non ha introdotto alcun tipo di azione popolare tant'è che ha successivamente ricollegato siffatto interesse all'esigenza di tutela di "situazioni giuridicamente rilevanti": in particolare, l'accesso agli atti delle procedure concorsuali e di gara, è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi direttamente o indirettamente si rivolgono e che se ne possano avvalere per la tutela di una posizione soggettiva, la quale non può identificarsi con il generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa. Orbene, per avere un interesse qualificato ed una legittimazione ad accedere alla documentazione amministrativa è necessario trovarsi in una posizione differenziata ed avere una titolarità di posizione giuridicamente rilevante, che significa non titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo (ossia posizioni giuridiche soggettive piene e fondate) ma di una posizione giuridica soggettiva allo stato anche meramente potenziale. Tale limite è dato dalla necessità di evitare che l'accesso si trasformi in azione popolare, poiché il diritto di accesso ai documenti della p.a. non può essere trasformato in uno strumento di "ispezione popolare", "esplorativo" e "di vigilanza" utilizzabile al solo scopo di sottoporre a verifica generalizzata l'operato dell'amministrazione.
(Consiglio Stato, sez. V, 7 settembre 2004, n. 5873)



TORNA ALLA SEZIONE DELLE FAQ ->



 
 
 


direttore : avv. Domenico Bezzi
coordinatore: dott. Stefano Straneo
comitato scientifico: avv. Francesco Noschese; avv. Gianluigi Bezzi; avv. Maurizio Lovisetti; dott. Valerio Galeri; avv. Davide Rovetta