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Mercoledì, 8 Febbraio 2012 ISSN 1824-9094
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F.A.Q. - Le domande più frequenti - INQUINAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO:
D. Attività di accertamento (ispezioni, controlli, accertamenti fonometrici) possono essere compiute in assenza della comunicazione di avvio del relativo procedimento ai soggetti interessati?
R. Si. La ratio della disciplina sulla partecipazione al procedimento non esclude che la comunicazione di avvio del procedimento possa essere preceduta o supportata da dette attività di controllo svolte senza la partecipazione del diretto interessato; questi sarà reso partecipe delle relative risultanze con la successiva comunicazione di avvio del procedimento e sarà, pertanto, messo nella condizione di intervenire nella procedura, e di verificare e contestare la veridicità o esattezza degli accertamenti compiuti e l’idoneità degli strumenti tecnici all’uopo utilizzati.
In siffatte evenienze, il procedimento può dunque avere inizio a seguito degli accertamenti svolti, laddove questi evidenzino una concreta esigenza di cura dell’interesse pubblico, ed è pertanto solo in tale momento che sorge l’obbligo legale di comunicarne l’avvio.
(Consiglio di Stato, sentenza 5 marzo 2003, n. 1224 e T.A.R. Liguria, sentenza 1 agosto 2005, n.1141).
D. A quali condizioni può essere considerata legittima una ordinanza di chiusura di un bar ad orario anticipato (nella specie, alle h.24) motivata da ragioni di inquinamento acustico?
R. L’emanazione dell’ordinanza deve essere preceduta da un’adeguata attività istruttoria sulla provenienza e sulla responsabilità delle immissioni sonore che ne sono la giustificazione, nonché sulla loro effettiva intollerabilità: di ciò possono costituire indizio gli esposti dei residenti, ma la fondatezza delle loro doglianze deve poi essere riscontrata dall’Autorità amministrativa, cui spetta di verificare la presenza di una situazione d’intollerabile rumorosità, che possa essere qualificata come caso di emergenza connesso con l’inquinamento acustico.
(T.A.R. VENETO, Sez. III - 2 novembre 2004, n. 3832)
D. In materia di esercizio di professioni e mestieri numerosi, come si configura il rapporto tra l’art. 10, l. n. 449/1995 (legge quadro in materia di inquinamento acustico) e l’art. 659 c.p.?
R. Poichè l’art. 10 citato punisce con sanzione amministrativa “chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori di emissione e di immissione di cui all’art. 2, comma primo, lettere e) ed f), fissati in conformità al disposto dell’ari. 3, comma primo, lett. a)”, stabilendo un limite, oltre il quale l’inquinamento acustico è presunto, mentre l’art. 659, comma secondo, cod pen., punisce “chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità”, data l’identità della situazione considerata dalla norma del codice penale e di quella sanzionata in via amministrativa (peraltro di contenuto più ampio, in quanto riferita a “chiunque”, e non solo a chi eserciti professioni o mestieri per loro natura fonti di rumore), la fattispecie prevista da quest’ultima disposizione - almeno limitatamente “alle prescrizioni della autorità” - si presenta come disposizione speciale ai sensi dell’art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che, in concorrenza con norma penale regolatrice del medesimo fatto, deve essere applicata a preferenza di quella generale. La disposizione di cui all’art. 659, secondo comma, cod. pen. deve pertanto ritenersi parzialmente depenalizzata, in forza del principio di specialità di cui all’art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689, almeno limitatamente alla condotta costituita dal superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall’esercizio di professioni o mestieri rumorosi, costituendo tale condotta l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, secondo comma, della legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995.
(CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 29 aprile 2004, sentenza n. 29651)
D. Il titolare di un bar può essere considerato autore del reato di cui all’art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) in ragione dei continui schiamazzi degli avventori del suo locale?
R. Si. La qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza.
(CASSAZIONE PENALE, 8 aprile 2003, Sentenza n. 16686)
D. I criteri stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 per la determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore possono essere utilizzati come parametro di riferimento per stabilire la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati?
R. Si, purche' essi vengano considerati come un limite minimo e non massimo, dato che i suddetti parametri sono meno rigorosi di quelli applicabili nei singoli casi ai sensi dell'art. 844 cod. civ., con la conseguenza che, in difetto di altri dati, il loro superamento determina necessariamente la violazione della predetta norma.
(TRIBUNALE DI SANREMO I Civ., sentenza 13 gennaio 2003)
D. L’esercizio o l’apertura di un impianto senza autorizzazione integra il reato di cui all’art. 25 D.P.R. n. 203/1988 qualora le emissioni di detto impianto non superino alcuno dei limiti previsti dalla legge?
R. Si. Il reato richiamato è un reato di condotta e non di danno, poiché il bene tutelato dalla norma penale è l'interesse dell'amministrazione competente ad effettuare un controllo preventivo sulla funzionalità degli impianti "esistenti" o "nuovi" e sulla loro potenzialità inquinante, proprio al fine di prevenire immissioni inquinanti superiori ai valori limite.
(CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12/04/2005 (Ud. 28/01/2005), Sentenza n. 13143)
D. Un Comune può imporre divieti alla circolazione in applicazione anticipata delle norme comunitarie in materia?
R. No. L’interesse pubblico alla tutela ambientale può e deve essere perseguito da un lato tenendo conto delle specifiche potestà comunali in materia, e d’altro lato senza indirettamente limitare alcuni diritti di libertà, compresi quelli di circolazione, impliciti nella normativa europea e anche nella costituzione italiana.
(T.A.R. VENETO, Sez. III - 10 marzo 2005, Sentenza n. 850)
D. L’esalazione di emissioni moleste per le persone da parte di industrie regolarmente autorizzate all’esercizio della propria attività integra il reato di cui all’art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose)?
R. Si. La sussistenza di regolare autorizzazione amministrativa all’esercizio di un’attività, come pure l’avvenuta messa in opera dei dispositivi anti-inquinamento previsti dalla legge, non escludono di per sé la configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. ove da tale esercizio derivi l’emissione di gas, vapori, fumi atti ad offendere, molestare o imbrattare i vicini, dovendosi tale autorizzazione intendere comunque condizionata ad un esercizio che non superi i limiti della più stretta tollerabilità, con l’adozione cioè, di tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, sono imposte dalla migliore esperienza e dalla tecnica più avanzata per evitare pericoli o molestie.
(CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 1 luglio 2005, Sentenza n. 3677)
D. Il titolare degli impianti può, in tali casi, andare esente da responsabilità asserendo il carattere necessario delle emissioni maleodoranti?
R. No. L’esistenza dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio di un’attività industriale è sufficiente a rimuovere un limite all’attività dell’imprenditore, ma non esonera quest’ultimo dal dovere di adottare tutte le misure consigliate dall’esperienza e dalla tecnica atte ad evitare un pregiudizio per la salute pubblica.
(CORTE DI CASSAZIONE, 8 APRILE 2004, sentenza n. 16728).
D. Ai fini della configurabilità del reato ci cui all’art. 674 c.p., è sufficiente l’astratta idoneità delle emissioni di gas, vapori o fumi ad arrecare disturbo?
R. No. La legge contiene una sorta di presunzione di legittimità delle emissioni di fumi, vapori ecc. che non superino i limiti fissati dalle leggi speciali in materia, per cui non basta l'affermazione che le stesse siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma e' indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che le stesse superino gli 'standard' fissati dalla legge, nel qual caso il reato di cui all'art. 674 c.p. concorrerà con quelli previsti dal D.P.R. n. 203 del 1988, mentre quando, pur essendo le emissioni contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato e arrechino concretamente fastidio alle persone, superando la normale tollerabilità, si applicheranno le norme di carattere civilistico contenute nell'art. 844 cod. civ.
(CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 8 APRILE 2004 (Ud. 19 febbraio 2004), sentenza n. 16728)
D. Può costituire molestia anche il semplice arrecare alle persone una generalizzata preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute da esposizione a emissioni atmosferiche inquinanti?
R. Si. La capacità offensiva delle tre tipologie di emissioni indicate dall’art. 844 cod. civ. (gas, vapori, fumo) "atte ad offendere o imbrattare o molestare persone" va intesa estensivamente anche in riferimento al concetto di molestie, sino a farvi rientrare tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di "turbamento della tranquillità e della quiete delle persone", che producono "un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione".
(CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 03 marzo 2004 (Cc. 23 gennaio 2004) Sentenza n. 9757)
D. Sussistono differenze (e, in caso affermativo, quali) tra il potere ordinatorio esercitato dal Sindaco ai sensi dell’art. 9, DPR n. 203/1988 e l’indicazione specifica di forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni (quale l’inibitoria dell’attività causa del rumore)?
R. Si. Laddove il Sindaco mpartisca speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore ritenute opportune allora ci si trova di fronte ad un’ordinanza di necessità (del tipo, cioè, contingibile ed urgente trattandosi, per l’appunto, di “forme” non previamente indicate dal legislatore e rimesse alla valutazione sia tecnica che amministrativa dell’amministrazione procedente).
Se, invece, l’ordinanza in questione dispone la specifica e tipica inibitoria dell’attività, causa dell’inquinamento acustico, induce a ritenere che il provvedimento in questione costituisca, piuttosto, un atto d’urgenza in quanto l’attività dell’amministrazione si concreta e manifesta con l’emanazione del provvedimento previsto dalla norma e con il contenuto dalla stessa definito (appunto, inibitoria).
(T.A.R. LAZIO, Latina - 16 maggio 2005, n. 413)
D. Nelle more della classificazione acustica del territorio ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. a), della legge n. 447 del 1995, devono ritenersi operativi i soli “limiti assoluti” o anche quelli “differenziali”, così come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 6 settembre 2004?
R. Si ritiene che, in detto contesto temporale, debbano trovare applicazione esclusivamente i limiti assoluti.
Non convince, invece, la tesi avanzata con circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio in data 6 settembre 2004 che, per giustificare il silenzio della norma, adduce la diretta applicabilità dei limiti “differenziali” perché ancorati, quanto al loro ambito di riferimento, ad una suddivisione del territorio (aree diverse da quelle “esclusivamente industriali”) che si ricaverebbe ex se dalla disciplina urbanistica, sì da non richiedere una specifica norma che ne autorizzi l’operatività medio tempore; in realtà, già nella vigenza del d.P.C.M. 1° marzo 1991 i limiti “differenziali” erano circoscritti alle zone non esclusivamente industriali (v. art. 2, comma 2), e ciò nonostante si era avvertita la necessità di effettuarne un esplicito richiamo al fine di garantirne l’operatività fin dalla fase transitoria [“… in attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone …” (art. 6, commi 1 e 2)], con la conseguenza che il rinvio al solo primo comma dell’art. 6 depone inequivocabilmente per una scelta normativa che vuole ora subordinare invece l’applicabilità del “criterio differenziale” all’introduzione della disciplina a regime, e cioè all’adozione del piano comunale di zonizzazione acustica.
(T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma - 4 maggio 2005, sentenza n. 244)
D. Quando l'azione diretta a far valere il divieto di immissioni eccedenti la normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ. può essere esperita anche nei confronti dell'autore materiale delle immissioni che non sia proprietario dell'immobile da cui derivano (es, il locatario)?
R. L'azione può essere proposta anche nei confronti del conduttore, autore materiale delle immissioni, quando allo stesso debba essere imposto un "facere" o un "non facere" suscettibile di esecuzione forzata in caso di diniego (cfr. Cass. 1.12.2000, n. 15392) o l'attore chieda puramente e semplicemente la cessazione delle immissioni, mentre va proposta nei confronti del proprietario o di tutti i comproprietari se mira al conseguimento di un effetto reale, come avviene quando è volta a fare accertare in via definitiva l'illegittimità delle immissioni o ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare.
(Corte di Cassazione civile, 23.3.1996, n. 2598 e CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 29 aprile 2005, Sentenza n. 8999)
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