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Mercoledì, 8 Febbraio 2012 ISSN 1824-9094
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F.A.Q. - Le domande più frequenti - RIFIUTI:
D. Come si commisura l’obbligo gravante sul proprietario e sui titolari di diritti reali e personali di godimento del suolo interessato dall’abbandono di rifiuti di evitare il prodursi di siffatti accadimenti illeciti?
R. il presupposto di tale obbligo deve pertanto essere individuato in una condotta colposa o dolosa causalmente idonea a cagionare o, comunque, anche solo a favorire l’illegittimo abbandono dei rifiuti; la colpa necessaria per detta responsabilità deve essere valutata secondo i normali canoni di imputabilità senza alcun aggravamento ed obbligo di prevenzione attiva, di talchè non rientra nel dovere di diligenza incombente sulla ricorrente l’adozione di misure (installazione di recinzioni, utilizzazione di servizio di vigilanza armata 24 ore su 24, apposizione di cartelli di divieto) che, per il loro costo, la loro scarsa efficacia e la difficile praticabilità, non appaiono congrue rispetto al fine perseguito.
(T.A.R. CAMPANIA, Napoli - 28 settembre 2005, n. 15623).
D. Nel caso in cui un’area già oggetto di risanamento ambientale abbia subito una modifica della destinazione d’uso tale da assoggettarla a limiti di inquinamento maggiormente restrittivi, il soggetto tenuto alla precedente bonifica già realizzata è, altresì, tenuto all’ulteriore risanamento necessario ai fini del rispetto dei nuovi limiti di concentrazione di inquinanti?
R. Si. In tal senso, l’inquinamento va considerato come fenomeno permanente finchè non venga riportato nei limiti dell’accettabilità, variabili a seconda della destinazione d’uso del terreno interessato.
(T.A.R. Veneto, sentenza 12 ottobre 2004, sentenza n. 3650)
D. E’ configurabile il reato di cui all’art.51, d. lgs. n. 22/1997, in relazione all'art. 14 in relazione all'art. 3 numero 2 lettera b) del d.lvo n. 95/1992, in caso di abbandono di parti di motore e di autoveicoli sul suolo, laddove vi sia totale assenza di percolazione di oli e altre sostanze inquinanti?
R. Si. La norma vieta, infatti, ove ne possano derivare effetti nocivi per il suolo, non solo l'attività di scarico degli olii sul terreno e, cioè, in quella di sversamento propriamente intesa, ma anche quella di deposito degli olii medesimi.
Per la sussistenza del reato non è necessario l'accertamento dell'attualità della percolazione apparendo sufficiente che essa costituisca, in una valutazione che tenga conto anche del dato logico e dell'esperienza comune, conseguenza inevitabile o, quantomeno, altamente probabile della condotta. Correttamente è, pertanto, ravvisabile il reato in esame in presenza di motori adagiati su nudo terreno ed esposti al dilavamento meteorico.
(Corte di Cassazione Penale, sentenza 1 ottobre 2004, n. 38689)
D. In che misura il Sindaco è legittimato a ricorrere a forme extra ordinem di gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 13, d. lgs. n. 22/1997, anche in deroga alle disposizioni vigenti?
D. Il ricorso ai poteri riconosciuti dall’art. 13 sopra richiamato, legittima il Sindaco a consentire l'installazione di una discarica comunale di rifiuti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza dell'autorizzazione regionale?
R. Premesso che eventuali ritardi della P.A. nel portare a termine procedure concorsuali o altri fatti comunque imputabili a ritardi o disservizi della stessa Amministrazione non legittimano, di massima, la stessa a sopperire alle proprie manchevolezze con il ricorso ai provvedimenti contingibili ed urgenti, non appare necessario, al fine della configurazione del requisito dell’urgenza, il verificarsi di una situazione di danno per l’ambiente e la salute pubblica, essendo sufficiente che si verifichi una situazione di pericolo non fronteggiabile adeguatamente e tempestivamente con misure ordinarie.
(Consiglio di Stato, sentenze 3 febbraio 2000, n. 596 e 2 dicembre 2002, sentenza n. 6624)
R. No, in quanto l'ordinanza contingibile ed urgente emessa in materia di smaltimento dei rifiuti non puo' in alcun caso comportare il sacrificio dell'interesse pubblico e nemmeno escludere che l'autorita' preposta alla tutela del vincolo paesaggistico esprima le proprie valutazioni in ordine alla modifica dell'assetto dei luoghi sottoposti a specifica tutela.
(Corte di Cassazione, Sez. III Sentenza del 23 ottobre 2002 n. 35551)
D. In caso di cessione di azienda, l’acquirente è tenuto allo smaltimento di rifiuti tossici prodotti prima dell’acquisto e che si trovano all’interno dell’azienda medesima?
R. Si. Lo smaltimento dei rifiuti de quibus configura una obbligazione propter rem che segue le vicende ed il trasferimento dell’azienda. Peraltro, trattandosi di obbligazione vicaria e solidale, l’acquirente potrà agire nei confronti dell’alienante, allo scopo di ottenerne la condanna al pagamento dei costi sopportati per lo smaltimento dei rifiuti prodotti anteriormente all’acquisto dell’azienda.
(Corte di Cassazione civile, sentenza 11 novembre 2003, n. 16913)
D. L’atto di localizzazione di una discarica può essere impugnato dal proprietario di un fondo contiguo all’area individuata per l’opera?
D. ed il soggetto colà residente?
R. Il proprietario di un fondo contiguo, in assenza di prova del danno subito, non è legittimato attivamente, per assenza di un interesse specifico.
R. Il soggetto residente in detta area, invece, sarà legittimato ad impugnare l’atto di localizzazione, ma solo laddove esso sia viziato dal mancato rispetto delle distanze minime di sicurezza dal centro abitato.
D. Può dirsi che l’atto di localizzazione della discarica costituisca atto di ordinaria amministrazione?
R. No. In nessun caso.
(Consiglio di Stato, sentenza 16 aprile 2003, n. 1948)
D. Un sospetto di inquinamento legittima il Sindaco ad adottare un’ordinanza di messa in sicurezza, bonifica e ripristino, -ai sensi dell’art. 8, D.M. n. 471/1999- rivolta al responsabile del presunto inquinamento ed al proprietario del terreno?
R. No, detta misura, normalmente importante gravi costi a carico dei soggetti chiamati ad attivarsi, presuppone un accurato accertamento preventivo dei requisiti di adozione dell’ordinanza, ossia della «presenza di … livelli di inquinamento … superiori ai valori di concentrazione limite accettabili» o «della situazione di pericolo di inquinamento».
In proposito, lo stesso art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 22/1997 richiede, per l’adozione delle misure di bonifica e di ripristino, la sussistenza di un pericolo “concreto” ed ”attuale”, mentre non è sufficiente l’esistenza di un mero sospetto di inquinamento, non confortato tuttavia da recenti esami analitici, il quale anticiperebbe eccessivamente la soglia di tutela.
(CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 1 luglio 2005, Sentenza n. 3677)
D. Quali sono gli elementi in presenza dei quali si può parlare di discarica abusiva?
R. a) la realizzazione di una discarica può effettuarsi attraverso diverse attività:
- anzitutto, il vero e proprio allestimento a discarica di un'area, con il compimento delle opere occorrenti a tal fine: spianamento del terreno, apertura dei relativi accessi, recinzione, etc. (vedi Cass.: Sez. Unite 28.12.2004, Zaccarelli e, più di recente, Sez. III, 30.4.2002, Francese);
- ma anche il ripetitivo accumulo nello stesso luogo di sostanze oggettivamente destinate all'abbandono con trasformazione, sia pure tendenziale, del sito, degradato dalla presenza dei rifiuti (vedi Cass., Sez. III: 10.1.2002, Garzia; 24.9.2001, Bistolfi; 11,10.2000, Cimini).
Secondo un'interpretazione giurisprudenziale, potrebbe integrare il reato di discarica abusiva anche un unico conferimento di ingenti quantità di rifiuti che faccia però assumere alla zona interessata l'inequivoca destinazione di ricettacolo di rifiuti, con conseguente trasformazione del territorio (Cass, Sez. III, 4.11.1994, Zagni).
(CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 1° giugno 2005, Sentenza n. 21963).
D. I materiali inerti derivanti dalla demolizione di un manufatto costituiscono “rifiuto” ai sensi del d. lgs. n. 22/1997?
R. No, purché ricorrano i seguenti requisiti:
- che essi siano reimpiegati al fine di realizzare una nuova costruzione;
- che essi siano integralmente e immediatamente reimpiegati sul posto.
Al contrario, laddove i rifiuti siano depositati altrove, si determina un pericolo per l’ambiente e trova applicazione la disciplina sui rifiuti.
(T.A.R. Veneto, sentenza 16 settembre 2005, n. 3521 e Cassazione Penale, sentenza 25 giugno 2003, n. 37508)
D. Gli organismi comitati o associazioni che si costituiscano in un ambito territoriale al precipuo scopo di proteggere l'ambiente, la salute, e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio hanno poteri in materia di attivazione giurisdizionale al fine della tutela ambientale? Con quali limiti?
R. La legittimazione attiva in sede giurisdizionale è riconosciuta –a mente della legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente (l .n. 349/1986)- alle sole Associazioni ambientalistiche riconosciute. Non per questo, tuttavia, si può escludere la facoltà, per le mere associazioni di fatto, di esercitare un intervento ad adiuvandum, laddove non solo il loro statuto ma i loro programmi e le loro attività risultino effettivamente orientati nel senso di volere proteggere l'ambiente e la salute nella data località.
In tal senso non appare decisiva la considerazione relativa all’esiguità dei promotori del comitato, poiché in primo luogo non appare richiesta, ai fini della valutazione dell’ammissibilità di un intervento ad adiuvandum una stringente verifica di rappresentatività numerica delle associazioni ambientalistiche non riconosciute che si legittimano, per rappresentatività, anche in base ad altri indici (inerenza dello scopo alla tutela dell’ambiente, riferibilità dell’associazione ad una collettività determinata, serietà dell’iniziativa, carattere non strumentale della medesima, contraddittorio avvenuto ed instaurato con le pubbliche amministrazioni).
(Consiglio Stato, Sezione VI, 5 dicembre 2002, sentenza n. 6657)
D. Il soggetto –regolarmente autorizzato al trasposto di rifiuti- che esercita detta attività ricorrendo a un mezzo di trasporto non espressamente autorizzato incorre nella sanzione penale di cui all’art. 51, co.1, d. lgs. n. 22/1997?
R. Si. La disciplina puntuale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti è stata introdotta dal decreto ministeriale 28 aprile del 1998 n. 406. A norma dell’articolo 12, costituiscono elementi essenziali della domanda di iscrizione tanto l'allegazione di notizie relative alla categoria in cui si chiede di essere iscritti, quanto l'indicazione dei mezzi da utilizzare per il trasporto. Il 3° comma dell'articolo 12 prescrive in particolare che: "Le imprese che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti devono corredare la domanda di iscrizione di cui al comma 2 con la seguente, ulteriore, documentazione: a) attestazione a mezzo di perizia giurata, redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista iscritto all'ordine professionale, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare; b) copia autentica della carta di circolazione dei mezzi di trasporto; c) titolo autorizzativo al trasporto di cose, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché documentazione relativa all'abilitazione Adr, ove prescritta; d) documentazione attestante la disponibilità dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni e del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni". L'iscrizione trae contenuto proprio da queste indicazioni ed è strettamente connessa alla categoria di inquadramento ed ai mezzi di trasporto utilizzati. Da ciò consegue che il trasporto effettuato con mezzi la cui utilizzazione non e1 stata comunicata deve ritenersi svolto in violazione di requisiti e condizioni richiesti dall'iscrizione e dalle prescrizioni "richiamate" nell'atto abilitativo, sicché, come già statuito da questa Corte (Cassazione n. 1492 del 2000; 4373/04) un comportamento siffatto configura il reato di cui all'articolo 51, comma 4°, del Dlgs n. 22/1997 e non quello di cui all'articolo 51 primo comma del medesimo decreto legislativo.
Sotto il profilo psicologico non si può invocare l'errore scusabile giacché il prevenuto, esercitando un'attività di gestione dei rifiuti, aveva il dovere d'informarsi sulla normativa applicabile.
(Corte di Cassazione sentenza 1 aprile 2005, n. 12374)
D. Quale è la nozione di “rifiuto” secondo la giurisprudenza?
R. La Corte di Cassazione ha affermato che, sulla scorta dell’art. 6, decreto legislativo n. 22 del 1997, la nozione di rifiuto si combina di due elementi: l’appartenenza obiettiva di una certa sostanza ad una categoria individuate nell’Allegato A del decreto; la condotta del detentore della res, che di essa si disfi, o abbia deciso di disfarsi o abbia l’obbligo di disfarsi.
L’interpretazione autentica di siffatti concetti si ritrova nel D.L. 8 luglio 2002, n. 138 convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178, ai sensi della quale:
a) “si disfi” deve intendersi: qualsiasi comportamento attraverso ii quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B) e C) del D.L.vo n. 22/1997;
b) “abbia deciso di disfarsi” deve intendersi: la volontà di destinare sostanze, materiali o beni ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B) e C) del D.L.vo n. 22/1997;
c) “abbia l’obbligo di disfarsi” deve intendersi: l’obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell’elenco dei rifiuti pericolosi di cui all’Allegato D) del D.L.vo n. 22/1997.
(Corte di Cassazione Penale, sentenza 15 aprile 2003, n. 178)
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