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Mercoledì, 8 Febbraio 2012 ISSN 1824-9094
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F.A.Q. - Le domande più frequenti - SICUREZZA SUL LAVORO:
D. Il datore di lavoro può esser esonerato da responsabilità penale qualora si produca un infortunio sul lavoro in conseguenza dell’affermarsi di una prassi contra legem instauratasi presso i lavoratori medesimi con l’avallo del soggetto preposto alla vigilanza?
R. No. In tema di prevenzione infortuni, il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi "contra legem", foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di lesione colposa aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche" (Cass. 16.1.2004 n. 18638).
È infatti il datore di lavoro che, quale responsabile della sicurezza del lavoro, in ossequio all’art. 2087 cod. civ., deve operare un controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino la normativa e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarvisi anche instaurando prassi di lavoro non corrette.
(Cassazione penale, sez. IV, 12 aprile 2005, n. 20595)
D. Chi riveste, nelle società di capitali, il ruolo di “datore di lavoro” ai sensi e per gli effetti delle norme in materia sanitaria e di sicurezza?
R. Nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari di poteri decisionali e di spesa all'interno dell'azienda e quindi con i vertici dell'azienda stessa, quali il presidente del consiglio d'amministrazione, l'amministratore delegato o un componente del consiglio d'amministrazione al quale siano state attribuite le relative funzioni o nel preposto ad un determinato stabilimento. Nell'eventualità di una ripartizione di funzioni e di compiti nell'ambito del consiglio d'amministrazione ai sensi dell'articolo 2381 c.c., dei fatti illeciti compiuti dall'amministratore delegato o dal preposto ad un determinato stabilimento, risponde solo quest'ultimo, salvo che gli altri amministratori abbiano dolosamente omesso di vigilare o, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli per la società o dell'inidoneità del delegato, non siano intervenuti
(Cassazione penale, sez. III, 9 marzo 2005, n. 12370)
D. Il legale rappresentante della società, quale responsabile della sicurezza, risponde dell'infortunio del lavoratore anche se avvenuto fuori dell'orario di lavoro?
R. Si, in quanto le norme antinfortunistiche sono poste a tutela di tutti coloro che si trovano a contatto degli ambienti di lavoro, a prescindere dall'orario di servizio. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il datore di lavoro responsabile, a titolo di colpa, per la morte del lavoratore, rimasto folgorato dalla dispersione di elettricità provocata dalla macchina idropulitrice, appartenente alla ditta e utilizzata, fuori dall'orario di servizio, per il lavaggio della propria autovettura).
(Cassazione penale, sez. IV, 24 febbraio 2005, n. 20559)
D. Quali sono i profili di responsabilità del datore di lavoro in materia di amianto nei luoghi di lavoro?
R. Il datore di lavoro è responsabile:
della mancata adozione di tutti i provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali necessari per contenere l'esposizione all'amianto (impianti localizzati di aspirazione, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale);
dell'omessa informazione dei lavoratori sui rischi derivanti dall'amianto, l'omesso allontanamento dall'attività dei lavoratori al momento d'insorgenza dell'asbestosi, l'omessa fornitura prima e l'omesso controllo poi sull'effettivo impiego delle maschere, l'omessa sottoposizione dei lavoratori ad adeguato controllo sanitario Accanto a condotte connotate da colpa specifica, si affiancano profili di colpa generica consistiti nel non avere comunque adottato ogni misura tecnica conosciuta e necessaria ad impedire lo sviluppo e la diffusione delle polveri di amianto, pur essendo prevedibile che da tale mancata adozione ne potesse derivare un danno alla salute dei lavoratori, e ciò in violazione del residuo obbligo di diligenza, prudenza e perizia.
(Tribunale Bari, 13 dicembre 2004)
D. In presenza di un infortunio sul lavoro, quando può essere esclusa la responsabilità del datore di lavoro?
R. Premesso che le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevuto, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile. Peraltro, in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuito al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valso a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (Cass., Sez. IV, 4 luglio 2003, Valduga).
(Cassazione penale, sez. IV, 3 novembre 2004, n. 3455)
D. Gli obblighi di informazione e formazione del datore di lavoro in tema di sicurezza postulano necessariamente la sua presenza costante sul luogo di lavoro?
R. No, è sufficiente che detti doveri siano assolti compitamente secondo le specificità dei rischi connessi alle diverse attività lavorative.
(Cassazione penale, sez. IV, 26 ottobre 2004, n. 1238)
D. La diminuzione del carico lavorativo del dipendente può essere ricompresa tra le misure di sicurezza dovute dal datore di lavoro (ipotesi nella quale un dipendente aveva avuto un incidente nel corso di una trasferta)?
R. No, laddove non sia data prova che l’eccesso quantitativo e/o qualitativo delle prestazioni assegnate al dipendente siano state causa dell’incidente. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il sinistro fosse dipeso esclusivamente dalla condotta imperita del lavoratore che guidava la propria autovettura senza adottare le precauzioni richieste dalle cattive condizioni atmosferiche e del manto stradale.
(Cassazione civile, sez. lav., 26 giugno 2004, n. 11932)
D. La vendita di un macchinario pericoloso in violazione dell'art. 7 d.P.R. n. 547/1955 è sempre da ritenersi in relazione causale con l'evento lesivo prodottosi a carico del soggetto che lo ha utilizzato?
R. Si, in quanto sussiste la normalità e consequenzialità dell'impiego della macchina nel ciclo produttivo. Tale nesso causale non è interrotto dall'eventuale ulteriore comportamento illecito del datore di lavoro che utilizza la macchina. Parimenti, l'imprevedibilità dell'evento non esclude il reato, sia perché l'assenza dei requisiti di sicurezza dev'essere valutata con riferimento ad una serie più ampia di eventi e di pericoli e non solo rispetto agli specifici utilizzi della macchina, sia perché essa - in tema di delitti colposi - è richiesta al sol fine della configurabilità della colpa cosciente.
(Corte appello Milano, 7 aprile 2004)
D. La presenza in cantiere di un preposto del datore di lavoro incaricato di vigilare sulla sicurezza esonera il datore medesimo da responsabilità per eventuali incidenti?
R. No. L'esistenza sul cantiere del preposto - salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferitagli, con pienezza di poteri ed autonomia decisionale, e di una sua particolare competenza - non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, essendo a suo carico (peraltro, neppure in maniera esclusiva quando l'impresa sia di dimensioni molto modeste) soltanto il dovere di vigilare e che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per sé e per gli altri".
(Cassazione penale, sez. IV, 1 aprile 2004, n. 24055)
D. E’ configurabile l’ipotesi di “delega presunta” del datore di lavoro nei confronti di un preposto in materia di sicurezza, in ragione delle dimensioni particolarmente considerevoli dell’azienda?
R. No, ai fini dell'esonero da responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza del lavoro, non è sufficiente -pur nell'ambito di un'impresa avente una organizzazione complessa o differenziata- che sussista una ripartizione interna ed articolata delle specifiche competenze, ma occorre che il datore di lavoro abbia anche specificamente delegato con atto certo e quindi comprovato l'adempimento degli obblighi ai preposti dei singoli reparti, investendoli di ogni potere suo al riguardo, non potendo la delega essere "sic et simpliciter" presunta o in relazione alle dimensioni dell'impresa o alla ripartizione interna delle competenze.
(Cassazione penale, sez. V, 1 ottobre 2003, n. 47754)
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