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Mercoledì, 8 Febbraio 2012 ISSN 1824-9094
     
  F.A.Q. - Le domande più frequenti - CACCIA E PESCA:



D. Le guardie volontarie del WWF possono procedere al sequestro di armi destinate alla caccia di specie protette?

R. Si, in quanto le guardie volontarie delle associazioni di protezioni dell'ambiente riconosciute dal Ministero dell'Ambiente (come il WWF) hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/2/2006, Sentenza n. 6454.
In materia di tutela ambientale, la legge 30.7.2004, n. 189, prevede all’art. 6, co. 2, che la vigilanza sulle norme di protezione degli animali sia affidata anche, ai sensi degli artt. 55 e 57 cpp, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. Ciò significa che esse, nell’esercizio della loro attività, svolgono le tipiche funzioni di polizia giudiziaria, che sono quelle - stante l’esplicito richiamo alla norma di cui all’art. 55 cpp - di prendere notizia dei reati anche di propria iniziativa, di impedire che gli stessi siano portati a conseguenze ulteriori, di ricercare gli autori, ma anche di compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (tra i quali effettuare i sequestri) e di raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale.
(TRIBUNALE DI BARI - Sez. Riesame 27 gennaio 2006 Ordinanza n. 12)


D. E’ legittimo il ricorso a richiami vivi a scopo venatorio?

R. Si, tuttavia detto impiego soggiace a limiti precisi. Invero, la L. 11/02/'92, n. 157, consente l'uso, a scopo venatorio, di richiami vivi, ma vieta che ad esseri viventi dotati di sensibilità psico-fisica, quali sono gli uccelli, siano arrecate ingiustificate sofferenze, con offesa al comune sentimento di pietà verso gli animali ed, a tal fine, elenca -con carattere meramente esemplificativo- dei comportamenti da considerarsi vietati, ma non legittima l'uso di richiami vivi con modalità parimenti offensive.
Detta legge, infatti, non esaurisce la tutela della fauna in quanto limiti alle pratiche venatorie sono posti anche dal previgente art. 727 c.p. e dall'attuale art. 544 ter c.p., i quali hanno ampliato la sfera della menzionata tutela attraverso il divieto di condotte atte a procurare agli animali strazio, sevizie o, comunque, detenzione attraverso modalità incompatibili con la loro natura.
Da ciò deriva che la legittimità delle pratiche venatorie consentite sulla base della L. 157/'92 deve essere verificata anche alla luce delle norme del codice penale sù richiamate. In virtù di tale principio di diritto, l'uso di richiami vivi deve ritenersi vietato non solo nelle ipotesi previste espressamente dall'art. 21 co. 1 lett. r) L. 157/'92, ma anche quando viene attuato con modalità incompatibili con la natura dell'animale e non v'è dubbio che imbracare un volatile, legarlo da una fune, strattonarlo ed indurlo a levarsi in volo, per poi ricadere pesantemente a terra o su un albero, significa sottoporre Io stesso, senza necessità, a comportamenti e fatiche insopportabili e non compatibili con la natura ecologica di esso.
(CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/12/2005, Sentenza n. 46784)


D. La delimitazione temporale del calendario venatorio spetta allo Stato o agli enti territoriali minori?

R. sia con riferimento alle regioni ad autonomia ordinaria sia alle regioni (e province) ad autonomia speciale (sentenze n. 226 del 2003 e n. 536 del 2002), la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 "è da considerare come rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, corrispondendo quindi, sotto questo aspetto, all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema il cui soddisfacimento l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, in particolare mediante la predisposizione di standard minimi di tutela della fauna" (sentenza n. 311 del 2003).
Analoga ratio va riconosciuta alla previsione del termine giornaliero, anch'esso fissato al fine di garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili.
(CORTE COSTITUZIONALE, 21 ottobre 2005, sentenza n. 391)


D. La detenzione e il porto della cd. armi da bersaglio da sala è soggetta ad autorizzazione?

R. A seguito dell’entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999 n. 526 e del rispettivo regolamento contenuto nel D.M. 9 agosto 2001 n. 362, aventi ad oggetto l’armonizzazione della normativa vigente in materia di armi con quella degli altri paesi comunitari, le armi cosiddette “da bersaglio da sala”, ad emissione di gas o ad aria o a gas compressi, non rientrano nella categoria delle armi comuni da sparo se i proiettili erogano una energia cinetica non superiore a 7,5 Joule, con la conseguenza che la detenzione non comporta obbligo di denuncia e il porto non è soggetto ad autorizzazione, anche se il catalogo delle armi comuni da sparo non è stato ancora aggiornato in conformità
(CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. I, 14 settembre 2005)



D. La detenzione di animali impagliati od imbalsamati appartenenti a specie protette costituisce reato?

R. L'art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, al secondo comma, statuisce che per le violazioni della stessa legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Si tratta di una norma di carattere generale che si applica a tutti i detentori di spoglie impagliato o imbalsamate di specie protette.
E la riprova dell'esattezza di tale conclusione risulta dall'art. 6, terzo comma, della stessa legge che per i tassidermisti "oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette (ribadendosi così che è illecito per tutti detenere esemplari di specie protette), prevede anche lo obbligo di segnalare alla autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette pena la revoca della autorizzazione a svolgere la attività di tassidermista.
(CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 10/03/2005, Sentenza n. 9490)


D. E’ legittima la previsione di un unico ambito territoriale di estensione provinciale che ricomprenda in sé aree geograficamente disomogenee?

R. No. Difatti l’art. 14, co. 1 della L. 157/92, nel disciplinare gli ambiti territoriali di caccia, ne richiede espressamente dimensioni subprovinciali, al fine di garantire l’omogeneità naturale dei territori in essi inclusi. E’ pertanto illegittima la previsione di un unico ambito territoriale di estensione provinciale che ricomprenda in sé aree geograficamente disomogenee.
(T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 27 maggio 2005, n. 7269)


D. Costituisce pratica legittima il disturbo all’attività venatoria avvalendosi di strumenti atti all’allontanamento della selvaggina?

R. L’art. 51, c. 5°, L. R. Lombardia 26/93 (come inserito da art. 24 LR 7/02) sanziona espressamente detta condotta.
Nondimeno, sussistendo, nel caso de quo, un evidente conflitto tra lo svolgimento indisturbato della -pure legittima- attività venatoria, garantito dalla legislazione nazionale regionale e la contrapposta esigenza di esprimere liberamente e con efficacia il pensiero che avversa tali attività, anche attraverso manifestazioni pubbliche, come garantito rispettivamente dagli artt. 21 e 17 Cost. (che subordina la possibilità di divieto a “comprovati motivi di sicurezza ed incolumità pubblica”), detto conflitto deve veder prevalere il diritto che gode di garanzia costituzionale, purché il suo esercizio sia tale da determinare un semplice affievolimento di quello contrapposto, che può subire una temporanea compressione, perché limitata non solo nel tempo, ma anche nello spazio, per poi pienamente riespandersi, senza aver subito alcun sostanziale nocumento.
(TRIBUNALE DI MILANO, I Sezione Civile, del 10 maggio 2005, Sentenza n. 6309/05)


D. La mera presenza del privato munito di arma da fuoco all’interno di un’area protetta integra il reato di cui agli artt. 11 c. 3°, lett f) e 30 1° c L. 1991 n. 394?

R. Si. All’uopo è sufficiente la constatata presenza del privato, senza la prescritta autorizzazione, all'interno di un'area protetta e in possesso di arma e munizioni, a prescindere dalla flagranza dell'attività venatoria o dell'atteggiamento di caccia, costituendo il relativo divieto lo strumento prescelto dal legislatore per la radicale salvaguardia della fauna protetta del parco.
Per realizzare tale finalità l'articolo 11 comma terzo lettera F) della legge n. 394 del 1991 vieta a tutti privati di introdurre, senza autorizzazione, armi nel territorio delle aree protette senza operare alcuna distinzione tra residenti e non residenti. Da ciò consegue che anche i residenti, se vogliono introdurre o trasportare armi nel territorio delle aree protette, devono munirsi della prescritta autorizzazione.
(CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 10 maggio 2005 (ud. 22 marzo 2005), Sentenza n. 17611)


D. E’ invocabile la buona fede in ordine all’esercizio della caccia all'interno di una riserva regolarmente istituita, ma non segnalata da apposite tabelle?

R. No. i parchi nazionali, essendo istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati nulla Gazzetta ufficiale, non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata l’attività vessatoria.
(CORTE DI CASSAZIONE Sez III, 26 gennaio 2005, Sentenza n. 5489)


D. Quali sono le caratteristiche del cd. prelievo venatorio in deroga?

R. il “potere di deroga” è esercitabile in via eccezionale per consentire non tanto la caccia, quanto, piuttosto, più in generale, l'abbattimento o la cattura di uccelli selvatici in vista della tutela dei fini di interesse generale indicati dall'art. 9.1 della direttiva 79/409/CEE ( cfr. Corte Cost. 14 maggio 1999 n. 168 ).
Senza contare che in vista della salvaguardia dei suddetti interessi generali i provvedimenti di deroga vanno preferibilmente soddisfatti attraverso misure diverse dall'eccezionale autorizzazione al prelievo venatorio di specie altrimenti protette.
(T.A.R. CALABRIA, Sez. I - 26 ottobre 2004, sentenza n. 1995)


D. Quando si configura il cd. furto venatorio?

R. La nuova legge sulla caccia 11.2.1992 n. 157 non esclude in via assoluta l’applicabilità del cosiddetto “furto venatorio”; in realtà al contrario prevede tale esclusione solamente in relazione ai casi specificamente previsti dagli artt. 30 e 31, che non esauriscono tutti quelli di apprensione della fauna da ritenersi vietati in base ad altri precetti contenuti nella legge stessa ed infatti la norma che proibisce l’applicazione del “furto venatorio” è l’art. 30 n. 3 il quale recita: “nei casi di cui al comma 1 (dell’art. 30) non si applicano gli artt. 624, 625 e 626 c.p.” ed analoga previsione è contenuta nell’art. 31 per le sanzioni amministrative. Si deduce quindi che il reato di furto è stato espressamente escluso soltanto nei casi circoscritti dalla prima parte dell’art. 30 ed in tutto l’articolo 31 in questione e cioè quelli riguardanti il cacciatore munito di licenza che viola la stessa e caccia di frodo, mentre il bracconiere senza licenza non rientra in questa prima parte dell’art. 30 ed in tutto l’articolo 31 e non rientra in nessun altra previsione specifica e dunque il furto venatorio appare ancora applicabile a suo carico, perché la fauna resta pur sempre patrimonio indisponibile dello Stato (art. 1 L. cit.) e restano dunque intatti i vecchi presupposti giuridici sul “furto venatorio”. Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è dunque ancora oggi applicabile nel regime della legge n. 157 del 1992 con riferimento al caso in cui l’apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia”.
(CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. IV, 11.08.2004, sentenza n. 34352)





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