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Mercoledì, 8 Febbraio 2012 ISSN 1824-9094
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F.A.Q. - Le domande più frequenti - TUTELA DELLE ACQUE:
D. Il conduttore di una frazione di immobile i cui servizi igienici sono sprovvisti di autonomo recapito nel sottosuolo, convogliando i reflui nel sistema principale dell’intero edificio, è tenuto a regolarizzare il proprio scarico ai sensi del d. lgs. 152/1999?
R. Poiché la frazione di immobile oggetto del contratto di locazione convoglia i reflui dei servizi igienici nel sistema principale dell’intero edificio, sarà soltanto detto scarico a dover essere regolarizzato ai sensi della disciplina di cui al d. lgs. 152/1999. Pertanto, laddove il proprietario dell’edificio ometta di richiedere l’apposita autorizzazione allo scarico, sarà illegittima l’ordinanza comunale con la quale viene imposto siffatto onere in capo al mero conduttore e viene sanzionato il comportamento omissivo di costui.
(T.A.R. Lombardia, sez. Milano, sentenza 10 maggio 2004, n. 1665).
D. Il superamento dei limiti tabellari di uno scarico da insediamento produttivo recapitante in pubblica fognatura in relazione a sostanze diverse da quelle indicate dalla Tabella 5, Allegato 5 al d. lgs. n. 152/1999 ed il cui potere cancerogeno è considerato “possibile”, configura il reato di cui all’art. 59, d. lgs. n. 152/1999?
R. No. Affinché sia configurabile la fattispecie di reato de quo, è indispensabile che il carattere cancerogeno della sostanza (non contemplata nella richiamata tabella) immessa nel corpo ricettore o nella pubblica fognatura e non inserita sia accertato –e non meramente ipotizzato- dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), non essendo, al contrario, possibile fondare una siffatta prova su conoscenze personali del giudice o su di una perizia dallo stesso disposta.
In questi casi, l’unica sanzione irrogabile sarà quella –amministrativa- prevista dall’art. 54, d. lgs. n. 152/1999.
(Corte di Cassazione Penale, sentenza 17 marzo 2003, n. 12361)
D. In tema di prelievi di reflui industriali, l’omissione del campionamento medio invalida la procedura ed i risultati delle analisi?
R. No. La corte di Cassazione ha da tempo precisato (cfr. Cass. pen., III, 17 dicembre 1999, n. 1773) che nella scelta del metodo di campionamento dei reflui sussiste una discrezionalità tecnica, così che la indicazione di effettuare le analisi su un campione medio ha carattere direttivo e non precettivo, in quanto il tipo di campionamento è correlato non solo alle caratteristiche del ciclo produttivo, ma anche ai tempi, ai modi, alla portata ed alla durata dello scarico, non deve essere modificato alla luce del Dlgs 152/1999.
D. Il mancato rispetto della garanzia relativa alla possibilità –per il soggetto “controllato”- di assistere al prelievo di campioni rende illegittimo il relativo procedimento?
R. Si. Solo laddove sussistano comprovate esigenze di certezza e di garanzia contro pratiche elusive illecite (la prassi ha non di rado registrato il ricorso a deviazioni o diluizioni degli scarichi, attivate in occasione dei controlli) è possibile derogare ai principi generali del contraddittorio e della partecipazione dell’interessato ai procedimenti suscettibili di concludersi con provvedimenti a lui sfavorevoli
(T.A.R. Umbria, sentenza 12 febbraio 2004, n. 67)
D. Il titolare di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi provenienti dall'attività di espurgo di pozzi neri e fosse settiche, il quale si avvale, ai fini del trattamento dei reflui, di un impianto esterno di trattamento dei medesimi è soggetto alla disciplina del d. lgs. 152/1999 o del d. lgs. 22/1997?
R. La disciplina applicabile è quella del cd. Decreto Ronchi, in quanto è consolidato l’orientamento sulla scorta del quale il vero criterio discriminante per assoggettare lo smaltimento dei reflui alla disciplina del T.U. acque, anziché a quella prevista per i rifiuti liquidi (soggetti al d. lgs. 22/1997) è dato dall’esistenza o meno di uno scarico diretto dei reflui stessi nel corpo ricettore. Nella specie, si è in presenza, di "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue" (quello che in passato era qualificato come “scarico indiretto”) poiché non vi è scarico diretto dei liquami nel corpo ricettore, bensì i liquami medesimi vengono trasportati verso un sito esterno di trattamento. L'interruzione funzionale del nesso di collegamento diretto tra fonte di produzione e corpo ricettore trasforma automaticamente il liquame di scarico in un ordinario rifiuto liquido e rende applicabile la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 22/1997.
L'art. 36 del D.Lgs. 11.5.1999, n. 152 (come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000) pone, al 1° comma, un generale divieto di utilizzare gli impianti di trattamento di acque reflue urbane per smaltire i rifiuti.
Tale divieto, tuttavia, è specificamente derogato esclusivamente per il gestore del servizio idrico integrato.
(Corte di Cassazione Penale, sentenza 24 febbraio 2003, n. 8758)
D. Può l’Autorità preposta alla vigilanza degli scarichi imporre caso per caso prescrizioni tecniche non previste espressamente e tassativamente da norme di legge e di Regolamento e quindi al di fuori di regole certe e prestabilite”.
R. L’autorità preposta può scegliere il metodo ritenuto più efficace per il miglior svolgimento dell’attività di vigilanza in presenza di due presupposti: la competenza a rilasciare l’autorizzazione allo scarico e la “presenza di particolari situazioni di accertato pericolo per l’ambiente.
In presenza di tali presupposti, rientra nel potere discrezionale dell’autorità preposta, valutabile nella presente sede di legittimità solo sotto i profili di eventuale illogicità, contraddittorietà o manifesta ingiustizia, individuare il miglior sistema di controllo in relazione al singolo concreto portato a sua conoscenza.
(T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 18 giugno 2005, n. 2258)
D. L’obbligatorietà della costituzione dell’ente preposto alla gestione delle risorse idriche dell’ambito territoriale rende ammissibile l’intervento commissariale sostitutivo volto all’approvazione dello statuto dell’ente d’ambito concernente l’attuazione della gestione del servizio idrico integrato ai sensi della legge n. 36 del 1994?
R. SI. Infatti, laddove sussistano dissenso, ostacoli o inerzia degli enti che impediscono l’attuazione degli strumenti e degli obiettivi prescritti dal legislatore, il principio di autonomia dell’ente locale non giustifica infatti atti o comportamenti dilatori in una materia nella quale la legislazione richiede una sollecita azione, da concludere con l’osservanza di precise scadenze, finalizzata alla realizzazione di una gestione integrata e coordinata, mediante forme associative anche obbligatorie, delle risorse esistenti nell’ambito di circoscrizioni territoriali di dimensione intercomunale.
(TAR CAMPANIA - NAPOLI - 5 maggio 2005, Sentenza n. 5410)
D. I soggetti che non usufruiscono del servizio di depurazione delle acque reflue possono sottrarsi al pagamento del relativo canone?
D. E qualora non esista l’allacciamento della singola utenza?
R. No. La materia è regolata, infatti, dall'art. 14, relativo alla "tariffa del servìzio di depurazione" della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ai sensi del quale "1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati dì depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.
2. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di' qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti."
Se dunque il canone di depurazione era dovuto anche quando il comune fosse sprovvisto degli impianti centralizzati di depurazione, o questi fossero temporaneamente inattivi, a maggior ragione lo erano anche quando il singolo utente non fosse ancora collegato all'impianto pur esistente.
A questo effetto specifico la locuzione impianto centralizzato di depurazione va inteso in senso ampio, riferito cioè non soltanto ai macchinari che effettuano le operazioni di depurazione ma anche all'insieme degli impianti fognari che collegano ad essi le zone abitate del comune consentendo così l'utilizzazione dell'impianto e la piena attuazione, nell'interesse pubblico, dell'attività centralizzata di depurazione dei liquami provenienti da tutte t-utenze, sia industriali che domestiche, situate all'interno di quel determinato ambito territoriale.
Ciò significa che tra gli impiantì centralizzati temporaneamente inattivi, cui si riferisce la norma per sottolineare che anche in quel caso l'utente è tenuto ugualmente al pagamento del canone, vanno considerati anche quelli che per il momento non sono ancora stati collegati con quella specifica utenza: si tratta di impianti che temporaneamente sono ancora inattivi in parte qua, per quel che riguarda la struttura fognaria di collegamento alla singola utenza.
Dunque, il singolo utente è tenuto a corrispondere obbligatoriamente il contributo dì depurazione anche quando non ne faccia uso effettivamente, trattandosi di un servizio pubblico irrinunciabile, che gli enti pubblici sono tenuti ad istituire, ed alla cui gestione i potenziali utenti sono tenuti a contribuire attraverso il versamento del canone stesso, ma anche quando il servizio non sia stato ancora istituito o comunque manchi il collegamento di esso con quella singola utenza.
(CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sezione Tributaria del 4 gennaio 2005, Sentenza n. 96)
D. Quali conseguenze derivano dall’eliminazione -operata dal d. lgs. n. 258/2000- dell’inciso relativo alle immissioni occasionali all’interno dell’art. 59, co.5, d. lgs. n. 152/1999, con riguardo alle immissioni tramite condotta avente il carattere dell’occasionalità?
R. L'abolizione dell'inciso relativo alla immissioni occasionali operata dal D.Lgs. 18.8.2000 n. 258 ha inteso semplicemente escludere dalla sanzione per l'inquinamento tabellare le immissioni realizzate senza il tramite di una condotta, ma non ha inteso escludere dalla sanzione gli scarichi propriamente detti, cioè le immissioni tramite condotta, che non abbiano carattere di continuità. Più precisamente questi scarichi non possono superare i limiti tabellari, quale che sia il loro carattere temporale, continuo, discontinuo o anche semplicemente occasionale.
(Corte di Cassazione, sentenza 24 marzo 2004, n. 14425).
D. In tema di scarichi da insediamento produttivo, il legale rappresentante dell'ente imprenditore può esimersi da responsabilità in caso di superamento dei limiti di inquinamento, adducendo incompetenza tecnica o ignoranza dello stato degli impianti?
D. Quali sono i presupposti che devono sussistere affinché la delega interaziendale della responsabilità in materia sia efficace?
R. No. Diretti ed esclusivi destinatali della normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento sono i titolari degli stabilimenti industriali, i quali possono delegare ad altri soggetti tecnicamente preparati i compiti loro demandati in base ad attribuzioni effettivamente delegate e volontariamente assunte. Se il titolare è una persona giuridica, destinatario delle norme, per quanto attiene all'adozione degli apparati strumentali necessari a prevenire e ridurre l'inquinamento è il legale rappresentante dell'ente imprenditore, quale persona fisica attraverso la quale la persona giuridica agisce nel campo delle relazioni intersoggettive. Tale compito discende dalla legge e non richiede espresso conferimento e comporta, in difetto di conferimento di valida delega, responsabilità penale perché il legale rappresentante, anche non svolge mansioni tecniche, è pur sempre preposto alla gestione della società.
Pertanto, il predetto non può esimersi da responsabilità adducendo incompetenza tecnica oppure ignoranza dello stato degli impianti perché tali condizioni gli impongono di astenersi dall'assumere incarichi dirigenziali oppure di conferire in modo formale ad esperti l'osservanza delle norme sopraindicate.
(CORTE DI CASSAZIONE, 28 aprile 2004 sentenza n. 19560)
R. Affinché la delega di attribuzioni all’interno di un’azienda sia seria e reale e non un mezzo artificioso per addebitare la responsabilità a livelli mansionali inferiori e comunque inadeguati a sopportarli, devono ricorrere i seguenti presupposti
a) essa abbia forma espressa (non tacita) e contenuto chiaro, in modo che il delegato sia messo in grado di conoscere le responsabilità che gli sono attribuite;
b) il delegato sa dotato di autonomia gestionale e di capacità di spesa nella materia delegata, in modo che sia messo in grado di esercitare effettivamente la responsabilità assunta;
c) il delegato sia dotato di idoneità tecnica, in modo che possa esercitare la responsabilità con la dovuta professionalità. In ogni caso, Non è richiesta una prova scritta dell’ esistenza della delega, né comunque, può essere utilizzata quale scriminante se le dimensioni dell’azienda non impongono il decentramento delle mansioni.
(CASSAZIONE PENALE, 26 maggio 2003, sentenza n. 22932)
D. Il guasto meccanico di un impianto di depurazione delle acque può costituire elemento integrante la esimente del caso fortuito o della forza maggiore al fine di escludere la configurabilità del reato di cui all’art. 59, d. lgs. n. 152/1999?
R. No. Difatti l’interessato è soggetto ad uno speciale dovere di diligenza che gli impone di adottare tutte le misure manutentive e conservative idonee ad evitare che il deterioramento o la mancata revisione dei materiali dell’impianto produca un malfunzionamento del medesimo ed un conseguente fenomeno inquinante (sversamento di reflui inquinati o altro). Si rientra, pertanto, nell’ipotesi di accadimenti naturali che l’interessato deve prevedere e scongiurare attraverso la positiva adozione di accorgimenti tecnici adeguati negli impianti di depurazione, atti ad evitare sversamenti di valori nell’ambiente, pur nel caso di rottura accidentale di tubi, guarnizioni o di arresto dell’energia.
(Corte di Cassazione Penale, sentenza 14 gennaio 2003, n. 1054)
D. Lo scarico di reflui senza la necessaria e preventiva autorizzazione integra in ogni caso una delle fattispecie di rilevanza penalistica di cui all’art. 59, d. lgs 152/1999?
R. No. La condotta di scarico senza autorizzazione è sanzionato penalmente solo se riferito ad acque provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività industriali o commerciali
(CORTE DI CASSAZIONE, 28 novembre 2002, n. 1782)
D. Lo scarico illegittimo in pubblica fognatura costituisce reato ai sensi del d. lgs. 152/1999 qualora non sussista alcuna prova di un danno nei confronti di un bene comune?
R. Si. Il reato in questione è un reato di mero pericolo, ed affinché esso sia integrato è sufficiente che lo scarico eccedente i valori tabellari degli inquinanti sia astrattamente idoneo a cagionare un danno, indipendentemente dalla prova puntuale del medesimo.
(Corte di Cassazione Penale, sentenza 21 febbraio 2000, n. 1928)
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